Statuto e regolamenti

STATUTO DEL COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA “PREALPI BERGAMASCHE ”

** CAPO I **
NORME GENERALI
ART. 1 – NATURA GIURIDICA
1. Il Comprensorio Alpino di caccia, denominato «PREALPI BERGAMASCHE » è individuato dal Piano
faunistico-venatorio Provinciale ai sensi della L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e successive modifiche ed è
istituito dalla Provincia, sulla porzione di territorio assegnata per l’attuazione della caccia programmata,
secondo gli scopi previsti in particolare dal presente Statuto.
2. La superficie e il perimetro sono indicati nella delibera Provinciale istitutiva n. 79 del 10-07-2013
3. Nei successivi articoli per brevità, il Comprensorio Alpino di caccia sarà denominato C.A.
4. Il C.A. è una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di programmazione dell’esercizio
venatorio e di Gestione del territorio per l’incremento della popolazione della fauna selvatica.
5. Ha sede in Bergamo.
ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI
Ai fini di una corretta Gestione del territorio, della caccia, della fauna selvatica, della tutela delle produzioni
agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento della fauna selvatica
all’interno del territorio di propria competenza, così come individuato dai propri piani poliennali e dal piano
faunistico-venatorio della Provincia, il C.A. esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla
legislazione vigente e successive modifiche, nonché quelle attività che si rendono comunque necessarie al
conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
** CAPO II **
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 3 – ORGANI SOCIALI
1. Sono organi del C.A.:
– il Presidente;
– il Comitato di Gestione;
– l’Assemblea dei cacciatori iscritti;
– il Collegio dei Revisori dei conti.
ART. 4 – FUNZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente del C.A. è eletto, con voto segreto, dall’Assemblea dei Soci tra i componenti del comitato di
Gestione, ai sensi dell’art.30,comma 9 della legge regionale 26/93. Qualora nessuno dei candidati abbia
ottenuto la maggioranza assoluta si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.A. e svolge le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l’Assemblea dei cacciatori iscritti ed il Comitato di Gestione, stabilendone l’ordine
del giorno;
b) sovrintende ai compiti amministrativi; assicura l’osservanza delle norme di legge dello Statuto e
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dei regolamenti e l’esecuzione delle decisioni degli organi sociali;
c) sovrintende al personale ed ai collaboratori;
d) firma gli atti e la corrispondenza;
e) può deliberare, in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del Comitato di
Gestione, sulle materie di competenza del Comitato stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate
al Comitato di Gestione nella sua prima successiva adunanza per la ratifica;
f) nomina il Vice-Presidente, scegliendolo fra i membri del Comitato di Gestione;
g) può delegare a membri del Comitato di Gestione funzioni di propria competenza;
h) può proporre al Presidente della Provincia, sentito il parere del Comitato di Gestione, la sostituzione di
uno o più membri del Comitato di Gestione, per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate; la
sostituzione avverrà così come previsto dal successivo art. 13.
ART. 5 – ORGANI SOSTITUTIVI DEL PRESIDENTE
1. In caso di assenza o di impedimento – ed in ogni caso nell’ipotesi di necessità ed urgenza – il Presidente è
sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vice-Presidente, o in sua assenza o
impedimento il membro più anziano di età del Comitato di Gestione deve riunire entro dieci giorni il
Comitato stesso, per convocare l’Assemblea elettiva del Presidente. Nel frattempo e fino a nuova elezione, il
Vice-Presidente, o in sua assenza, il membro più anziano del Comitato svolge le funzioni di Presidente, con i
soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di
competenza del Comitato di Gestione.
ART. 6 – COMITATO DI GESTIONE E SUOI COMPITI
1. Il Comitato di Gestione è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed ha
composizione di cui all’art. 30 della L.R. 26/93 e successive modifiche.
2. Le riunioni del Comitato di Gestione, che prende le sue decisioni mediante deliberazioni, sono valide
ove vi prendano parte almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni vengono prese a maggioranza
dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato di Gestione viene convocato dal Presidente ordinariamente non meno di quattro volte all’anno
e quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno
un terzo dei membri o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti.
4. La convocazione del Comitato di Gestione avviene in forma scritta mediante lettera raccomandata o
telematica e portata a conoscenza con preavviso di almeno cinque giorni, oppure, in via d’urgenza,
tramite avviso telegrafico o telematico effettuato due giorni prima della convocazione stessa.
5. Il Comitato nomina un Segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali delle riunioni e di curare
il registro dei verbali delle adunanze del Comitato, nonché ogni altro compito indicato dal Comitato
stesso.
6. Copia delle delibere adottate dal Comitato relative all’approvazione dei bilanci, dei piani poliennali e dei
piani di immissione e prelievo deve essere trasmessa per competenza alla Provincia entro e non oltre 30
giorni dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato potrà essere richiesto in qualsiasi
momento dalla Provincia e dai soci.
7. Il Comitato di Gestione svolge i compiti ad esso attribuiti dalla L.R.26/93 e successive modifiche. Spetta
pertanto al Comitato di Gestione.
a) proporre all’Assemblea dei cacciatori iscritti l’approvazione dello Statuto e sue eventuali
modificazioni;
b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo entro il 31 marzo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
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c) ricevere le domande di ammissione e rinnovo, registrarle in ordine cronologico, procedere all’esame
dei requisiti richiesti, decidere in merito alle ammissioni tenuto conto delle indicazioni e delle
disposizioni Provinciali e delle Leggi Regionali. Sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia
faunistico venatoria, nonché nel caso in cui il socio cacciatore abbia commesso gravi infrazioni alle
vigenti norme di legge che tutelano la fauna e il suoi habitat, il Comitato di Gestione si riserva altresì di
decidere sull’ammissione o meno alla specializzazione venatoria prescelta dal socio cacciatore del C.A.;
in caso di mancata ammissione il Comitato di Gestione può dare al socio cacciatore la possibilità di
scegliere una diversa specializzazione venatoria esercitata nel C.A. ;
d) fissare la quota annua di ammissione nei termini e secondo le procedure di legge;
e) consentire che la quota annuale venga sostituita in tutto o in parte con ore lavorative prestate dal socio
in favore del C.A., fermo restando l’obbligo per tutti i soci di fornire non meno di 2 giornate lavorative
all’anno, per prestazioni indicate dal Comitato di Gestione, al fine di rafforzare il legame
Cacciatore/territorio;
f) fissare l’ammontare dell’eventuale gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Comitato
di Gestione, dei compensi ai terzi che sono chiamati a partecipare all’attività degli organi di Gestione
nonché deliberare il compenso di competenza del Collegio dei Revisori dei conti;
g) provvedere, anche tramite coperture assicurative e, comunque, con le modalità previste dalla normativa
vigente, all’indennizzo di danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nei territori
interessati;
h) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente agli agricoltori/conduttori dei terreni che si
impegnino al ripristino degli ambienti ed alla salvaguardia della selvaggina;
i) approvare le eventuali convenzioni con l’amministrazione pubblica in merito alla gestione di
particolari territori o istituti;
j) deliberare sugli orientamenti programmatrici di attività in base alle previsioni dell’art. 31 della L.R. n.
26/93,con la possibilità di avvalersi anche della collaborazione di tecnici faunistici;
k) dotarsi di strutture venatorie adeguate alla conservazione e al razionale utilizzo della fauna selvatica
vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli
eventuali progetti di miglioramento deliberati dalle Province all’interno del territorio interessato;
l) sottoporre all’approvazione della Provincia i piani di prelievo annuali, predisposti attraverso appositi
censimenti della fauna selvatica stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti nel calendario
venatorio regionale;
m) compilare la relazione illustrativa dell’attività annuale da trasmettere assieme al rendiconto
finanziario entro il 15 maggio di ogni anno all’Amministrazione Provinciale;
n) mettere in atto le iniziative ritenute utili al fine di promuovere incontri culturali venatori sul
territorio di propria competenza
o) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci sanzionati per le violazioni delle leggi sulla
caccia, dei suoi Regolamenti Provinciali e/o per inadempienze Statutarie e dei Regolamenti del C.A.
prevedendo la sospensione dell’iscritto per un periodo effettivo di caccia variabile in relazione alla
violazione commessa. Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato al socio a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno. L’interessato entro 10 giorni dal ricevimento può presentare
deduzioni a sua difesa al Comitato di Gestione che decide sul ricorso nei 10 gg successivi.
Il provvedimento definitivo adottato nei confronti del socio, deve essere comunicato alla Provincia.
p) provvedere all’acquisto o all’alienazione di beni strumentali sia mobili che immobili;
q) designare un proprio rappresentante nella Consulta faunistica venatoria provinciale;
r) svolgere gli altri compiti e tutte le operazioni che si rendessero necessarie per la Gestione del
Comprensorio Alpino
s) approvare o modificare i Regolamenti dal C.A. proposti dalle Commissioni o dai singoli membri del
Comitato di Gestione per una corretta organizzazione delle forme di caccia presenti nel C.A.
t) istituire per i soci ultraottantenni la qualifica di socio onorario con la restituzione della quota
associativa
u) disporre a titolo di provvedimento disciplinare interno al C.A., nel caso di gravi infrazioni alle vigenti
norme di legge che tutelano la fauna e il suo habitat, oltre alle sanzioni previste, la sospensione
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temporanea dalla qualità di socio cacciatore, con la conseguente sospensione dell’esercizio della caccia
nel C.A. fino ad un massimo di due stagioni venatorie,
ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI ISCRITTI
1. L’Assemblea è composta da tutti i soci ammessi all’esercizio venatorio all’interno del C.A. in regola con il
pagamento delle quote associative.
2. Unicamente ai fini dell’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea di cui al successivo art. 8, al momento
dell’iscrizione i Cacciatori non residenti in alcun comune del C.A. possono optare per la domiciliazione in un
comune sito nel C.A. tesso.
3. Nel caso in cui l’Assemblea non approvi il bilancio consuntivo e/o qualora il Presidente della Provincia,
accerti la sussistenza di gravi o ripetute irregolarità, quest’ultimo scioglie il Comitato di Gestione.
ART. 8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI CACCIATORI ISCRITTI
1. L’Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente per deliberare secondo quanto previsto dal presente
Statuto.
2. L’Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un
quinto dei suoi soci, con comunicazione spedita al Comitato di Gestione ed al Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti mediante lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare, ovvero su richiesta del
Collegio dei Revisori dei conti.
3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il Presidente abbia provveduto
ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d’ufficio nei successivi dieci giorni dal Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti.
4. La convocazione è resa nota ai soci con avviso scritto almeno 15 giorni prima, con l’indicazione della sede,
del giorno e ora nonché dell’ordine del giorno. Oltre che ai componenti di diritto, l’invito è esteso al
Comitato di Gestione e al Collegio dei Revisori dei conti.
5. Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante
delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento d’identità del delegante.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un Socio possa
trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni Socio non può rappresentare più di un iscritto. Le
deleghe hanno valore esclusivamente per gli argomenti posti all’ordine del giorno.
6. Qualora il numero degli Associati sia superiore a 4000 , anche in relazione alle infrastrutture a disposizione,
il Comitato di Gestione può stabilire regole alternative di composizione e convocazione dell’Assemblea che
non siano lesive del principio della democrazia e che salvaguardino l’espressione delle minoranze, anche in
forma di rappresentanza delegata di secondo grado, in rapporto al numero degli Associati iscritti.
7. Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà
dei suoi componenti, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque
sia il numero dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere almeno un’ora.
ART. 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’Assemblea:
– approvare lo Statuto e sue modificazioni;
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– eleggere il presidente del C.A., scegliendolo fra i componenti del Comitato di Gestione, secondo le
modalità di cui all’art.4, comma 1 del presente Statuto e comunque in conformità alle previsioni della
legge regionale 26/93 e sue successive modificazioni;
– approvare il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile;
– pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato di Gestione;
– avanzare proposte ed iniziative al Comitato di Gestione sulle quali il Comitato deve esprimersi con
atto deliberativo nel rispetto delle proprie competenze.
– deliberare su tutte le decisioni ad essa demandate dalla legge regionale n°26/93 e sue successive
modifiche
ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato con
provvedimento del Presidente della Provincia, sentito il Comitato di Gestione del C.A..
2. Il Presidente del Collegio viene scelto tra gli iscritti nel Registro ufficiale dei Revisori contabili; gli altri due
componenti vengono scelti, preferibilmente, fra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti o nel collegio
dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di Gestione e
comunque, fino alla nomina del successivo Comitato.
ART. 11 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
del C.A., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
2. Il Collegio attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della Gestione, redigendo
apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnicofinanziario
predisposto dal Comitato di Gestione.
3. Il Collegio redige apposita relazione al bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Gestione.
4. Il Presidente convoca e presiede il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. In ogni riunione
periodica deve essere accertata la corrispondenza di cassa.
5. Il Collegio ha in ogni momento libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A. per il riscontro
dell’osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta
amministrazione.
6. Delle riunioni del Collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai revisori intervenuti, che deve
essere trascritto su apposito libro.
7. L’ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dai componenti del Collegio anche
singolarmente sulla base di un atto collegiale comunicato al Presidente del Comitato di Gestione.
8. Su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il
Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto (salvo motivata giustificazione) ad assistere alle sedute del Comitato
di Gestione e dell’Assemblea dei soci ed ad esprimere il proprio parere sugli aspetti economico-finanziari
delle questioni trattate. In caso di impossibilità di partecipare alle suddette sedute sono ammessi anche
preventivi pareri per iscritto.
9. Qualora il Collegio riscontri gravi irregolarità nella Gestione svolta dal Comitato di Gestione o dal
Presidente o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di
buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare per iscritto il Presidente del Comitato di
Gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso inutilmente il tempo prefissato, il
Collegio informa il Presidente della Provincia per gli atti conseguenti.
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10. Gli onorari spettanti al Collegio sono deliberati dal Comitato di Gestione ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera
h), del presente Statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa o delle consuetudini in vigore
per le rispettive categorie.
ART. 12 – COMMISSIONI TERRITORIALI OPERATIVE
1. Il Comitato di Gestione può istituire Commissioni territoriali operative determinandone la composizione ed i
compiti.
2. Le Commissioni, presiedute da un componente del Comitato di Gestione , svolgono compiti meramente
consultivi e non possono in nessun caso sostituirsi al Comitato stesso e svolgere compiti ad esso affidati, salvo
espressa delega scritta appositamente deliberata .
3 Le commissioni operano ricercando e utilizzando preferibilmente il volontariato.
** CAPO III **
NORME DI FUNZIONAMENTO
ART. 13 – ELEZIONE E DURATA DELLE CARICHE
DEI MEMBRI DEL COMITATO DI GESTIONE
1. La durata in carica del Comitato di Gestione corrisponde a quella effettiva del Consiglio Provinciale o
secondo le norme vigenti
2. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li
hanno nominati.
3. Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti. La sostituzione deve
comunque essere motivata.
4. I membri sono tutti rieleggibili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri
anche oltre il termine di cui ai commi 1 e 2, fino al momento della nomina dei nuovi eletti.
5. Non sono eleggibili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
– I cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote ;
– coloro che, comunque, perdono la qualità di Soci per dimissioni, espulsione od altra causa;
– coloro che vengono sospesi dall’organo associativo o che incorrono in sanzioni disciplinari;
– coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per il periodo corrispondente all’interdizione;
– il presidente, qualora commissariato per inadempienze di cui all’art. 30 della L.R. 26/93 e succ. mod.
6 La decadenza dagli incarichi dei componenti, colpiti dai provvedimenti di cui all’intero comma 5 del presente
articolo, deve essere deliberata dal Comitato di Gestione e diviene immediatamente esecutiva. Dell’avvenuta
decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia ai fini dell’adozione degli atti di
competenza.
ART. 14 – CESSAZIONE E VACANZA DELLE CARICHE
1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Comitato di Gestione cessi la carica, il Comitato di
Gestione comunica alla Provincia la necessità di provvedere alla nomina del sostituto.
Qualora il numero dei componenti aventi diritto del Comitato di Gestione risulti ridotto a meno della metà
tale organo decade.
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2. I componenti dei Comitati di Gestione che, senza far pervenire anticipatamente alcuna giustificazione non
partecipino ai lavori per tre riunioni consecutive dei Comitati stessi, decadono dalla carica.
ART. 15 – VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA
1. Le votazioni dell’Assemblea sono, di regola effettuate in forma palese. Avvengono invece a scrutinio
segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo il caso in
cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto.
3. In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta; perdurando, dopo la prima ripetizione, la parità di
voti, prevale la proposta votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
4. Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In
questo caso può essere indetta nella stessa adunanza una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il
numero degli astenuti.
ART.16 – COMPITI ED OBBLIGO DEL SOCIO
1. L’adesione all’associazione del C.A. implica l’obbligo del cacciatore associato a:
a) pagare la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno.
b) osservare con il massimo scrupolo tutte le norme dello Statuto, nonché ogni norma regolamentare deliberata
dagli organi di Gestione del C.A.
c) segnalare tempestivamente al Comitato di Gestione del C.A. i casi di trasgressione delle vigenti norme di
legge e di regolamento a disciplina dell’attività venatoria di cui sia stato testimone, con particolare riguardo ad
episodi di prelievo abusivo di fauna stanziale.
d) segnalare alle autorità competenti il ritrovamento di fauna selvatica rinvenuta morta o ferita anche per cause
naturali.
e) effettuare i censimenti obbligatori della selvaggina come previsti dal Comitato tecnico e dai suoi regolamenti.
f) fornire gratuitamente non meno di due giornate lavorative all’anno per prestazioni programmate e indicate dal
Comitato di Gestione, almeno 30 giorni prima dell’evento. Le comunicazioni vengono portate a conoscenza dei
soci per via telematica (sms, e-mail, sito web, ecc.); il Socio rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento danni nel
confronti del C.A. Prealpi Bergamasche nel caso di incidenti o infortuni durante le giornate lavorative, lasciando
il C.A. manlevato e indenne da qualsiasi responsabilità in merito.
2. Il cacciatore associato dichiara e riconosce espressamente di ritenersi assoggettato alle presenti regole
disciplinari sancite nell’interesse comune di tutti i cacciatori associati al C.A., ed al fine di una più rigorosa e
corretta gestione faunistica ed ambientale rispettando di fatto la proprietà privata, le coltivazioni agricole e
contribuendo dove possibile alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica di concerto con il Comitato
di Gestione del C.A.
Il cacciatore iscritto al C.A. perde la qualità di socio nei seguenti casi :
a) per esclusione deliberata dal Comitato di Gestione a motivo di recidività nelle violazioni previste dal presente
comma u dell’art. 6, sentito anche il parere della commissione di specializzazione interessata alle violazioni
accertateb)
per la perdita dei requisiti di legge necessari a mantenere la qualità di associato.
3. In ogni caso nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di sospensione o di esclusione, il
Socio può presentare ricorso al Comitato di Gestione il quale sarà chiamato a decidere entro 30 giorni dal
ricevimento del ricorso stesso previa audizione dell’interessato.
4. Una volta ammesso ogni Socio ha diritto alla permanenza associativa per le successive stagioni venatorie,
purché confermate annualmente col versamento della quota di partecipazione; l’ammissione alle caccie di
specializzazione e di selezione agli ungulati è subordinata all’aver mantenuto la qualità di socio del C.A.
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nelle tre stagioni precedenti per l’esercizio di altra forma di caccia e comunque al possesso dei titoli
abilitativi previsti da leggi e regolamenti nazionali, regionali e provinciali.
5. In deroga a quanto previsto al comma 1, lett. A), e al comma 7 primo periodo, il socio cacciatore che paghi
la quota di iscrizione in ritardo mantiene il diritto alla permanenza associativa. Tuttavia, in forza dell’art’
della legge regionale 26/93, è tenuto a pagare la quota di iscrizione maggiorata del 20% se versata entro il 31
maggio, e maggiorata del 40% se versata successivamente al 31 maggio. Le maggiorazioni non si applicano
ai cacciatori nuovi iscritti o che abbiano chiesto l’ammissione ad altra forma di caccia che abbiano
presentato regolare domanda entro il 31 marzo e ai cacciatori residenti che abbiano presentato domanda
dopo il 31 marzo e che non fossero già iscritti nella stagione venatoria precedente.
** CAPO IV **
NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI
ART. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE
1. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione è predisposto dal Comitato di Gestione entro il 31 marzo. E’accompagnato da una
relazione illustrativa ed è approvato dall’assemblea entro il 30 aprile. E’composto in termini di competenza e di
cassa.
3. Il bilancio di previsione consta di :
a) uno stato di previsione delle entrate;
b) uno stato di previsione delle spese;
c) un quadro generale riassuntivo.
4. Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede
la riscossione.
ART. 18 – RENDICONTO TECNICO-FINANZIARIO CONSUNTIVO – VINCOLO DI BILANCIO
1. Il rendiconto finanziario consuntivo è composto di norma da un rendiconto finanziario e da una relazione
esplicativa redatta dai Revisori dei Conti il tutto secondo i principi contabili dei ragionieri e dottori
commercialisti. Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal Comitato di Gestione
all’Assemblea, per la sua approvazione, nell’esercizio successivo a quello cui si riferisce , ed in coincidenza
con la presentazione del bilancio di previsione.
2. Il rendiconto tecnico-finanziario consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e
le uscite e funziona esclusivamente per competenza di cassa.
3. Il rendiconto tecnico-finanziario consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si verificasse tale
eventualità, a causa di rimborsi danni o spese impreviste intervenute nell’esercizio, il bilancio preventivo del
successivo esercizio deve prevederne l’integrale copertura.
4. Qualora invece il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il
Comitato deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l’avanzo non è determinato dall’esigenza di
accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, su proposta del Collegio
dei Revisori dei Conti, il Comitato di Gestione può procedere alla riduzione delle quote associative.
5. La relazione esplicativa redatta dai Revisori pone in evidenza:
 conti di cassa all’inizio dell’esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell’anno in conto
competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell’esercizio;
 eventuali dettagli di spesa per le poste maggiormente significative;
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 l’eventuale avanzo di amministrazione;
 l’eventuale conto economico fiscale, qualora l’Associazione ponga in essere una Gestione commerciale.
 l’elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà.
ART. 19 – DOTAZIONE FINANZIARIA
Il fondo di dotazione finanziaria del C.A. è composto da:
a) quote versate dai cacciatori iscritti;
b) finanziamenti erogati dalla Provincia;
c) finanziamenti erogati dalla Regione;
d) contributi di terzi a fondo perduto, donazioni e oblazioni ;
e) proventi e ricavi da vendite qualora il C.A. ponga in essere una gestione commerciale.
ART. 20 – OPERE E FORNITURE
1. Il Comitato di Gestione, nell’ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti fissati
dal bilancio preventivo e comunque di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche
accertate di cassa. Ogni spesa difforme da quanto previsto nel bilancio deve essere motivata da apposita
delibera del Comitato e deve avere la propria copertura finanziaria derivante da comprovati aumenti delle
entrate o giustificati decrementi delle altre uscite.
2. La delibera di spesa autorizza il Presidente a provvedere all’assunzione dell’impegno, nei confronti del
contraente scelto, secondo quanto disposto nel presente Statuto.
3. Il Comitato di Gestione, annualmente fissa un importo massimo di spesa chiamato “ fondo economale “
entro il quale il Presidente può disporre direttamente gli acquisti o gli ordini per le piccole spese di ordinaria
gestione o per motivi di somma urgenza che non permettano l’applicazione della procedura prevista nel
presente Statuto. Il Presidente relaziona a rendiconto al Comitato delle spese effettuate direttamente.
ART. 21 – PROCEDURE PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE E RALATIVI
PAGAMENTI
1. Il Comitato di Gestione approva con delibera la spesa relativa a lavori o forniture nei limiti fissati dal
bilancio preventivo secondo una proposta che definisce le caratteristiche dell’iniziativa. Il Presidente
provvede a richiedere con lettera d’invito, alle ditte scelte che devono essere almeno tre, un’offerta redatta in
carta libera e fatta pervenire in busta chiusa e sigillata, che indichi l’oggetto del preventivo, entro il termine
stabilito dal Comitato di Gestione.
2. La lettera d’invito deve contenere tutti gli elementi oggettivi che possono descrivere nel modo più completo
ed inequivocabile la natura e caratteristiche dei lavori o delle forniture richieste e le condizioni regolanti i
rapporti contrattuali con l’aggiudicatario.
3. L’aggiudicazione delle offerte viene assegnata dal Comitato di Gestione di norma a chi, a parità di qualità,
avrà proposto l’offerta più conveniente. Della procedura di apertura delle buste e degli atti preliminari e
conseguenti, viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
4. Il verbale debitamente sottoscritto dai partecipanti all’apertura delle offerte, dà facoltà al Presidente stesso di
procedere ad ordinare i lavori o le forniture.
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5. Individuato il contraente, il Presidente provvede a ordinare l’esecuzione dei lavori e delle forniture
verificando di persona o a mezzo di un membro del Comitato all’uopo incaricato dal Presidente lo svolgersi
regolare dei lavori o delle forniture.
6. Qualora i lavori o la fornitura siano di particolare complessità il Presidente può chiedere al
Comitato di Gestione di incaricare con rapporto professionale un tecnico esperto anche esterno
agli organi dell’C:A..
7. I pagamenti i vengono disposti a cura del Presidente dopo aver accertato la regolare esecuzione della
fornitura e previa presentazione di regolare fattura .
8. In caso di contestazione sulla regolarità dei lavori o della fornitura il Presidente riferisce al Comitato di
Gestione che delibera in proposito e qualora non si pervenga ad un accordo con l’aggiudicatario, si procede
secondo le norme del Codice Civile.
ART.23 – EMOLUMENTI DEGLI ORGANI DEL C.A.
1. Gli emolumenti possono essere previsti per: il presidente, i membri del comitato di Gestione, il collegio dei
revisori dei conti, il segretario;
2. Gli eventuali emolumenti del presidente e del segretario sono quantificati con delibera del comitato di
Gestione nella prima riunione a cui né il presidente, né il segretario partecipano;
3. Il Comitato di Gestione può deliberare gli emolumenti ai membri del Comitato stesso, quantomeno nella
forma di gettone di presenza per ogni seduta sia ordinaria che straordinaria, oltre al rimborso per spese di viaggio
superiore ai 15 chilometri;
4. Le riunioni del Comitato non possono tenersi, anche se in seduta straordinaria, a distanza temporale inferiore
alle ventiquattro ore rispetto alla riunione precedente;
5. Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali ;
6. Le delibere che definiscono gli emolumenti del Presidente e dei membri del Comitato di Gestione vengono
inviate, per l’approvazione alla Provincia, che delibera in merito entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di
mancato rispetto di tale termine detti atti si intendono approvati.
7. Nel caso la Provincia non approvi tale delibere, deve darne tempestiva comunicazione, corredata da opportuna
motivazione al Comitato di Gestione, il quale, riesaminato il proprio atto secondo le osservazioni pervenute,
delibera di nuovo in via definitiva.
ART. 24 – DISPOSIZIONI VARIE
1. Il Comitato di Gestione autorizza il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute nello
svolgimento di incarichi regolarmente conferiti dagli organi del C.A. Può altresì determinare compensi ed
onorari in relazione alla gravosità dell’impegno connessa alla carica rivestita all’interno degli Organi
Statutari. Esso può anche stabilire un compenso a favore di coloro ai quali vengono affidati incarichi
specifici.
2. Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria, il C.A. deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
a) libro protocollo;
b) libro giornale;
c) libro dei verbali delle riunioni del Comitato di Gestione;
d) libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea;
e) libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) libro dei Soci.
3. Detti libri vanno tenuti a cura del Comitato di Gestione, ad esclusione di quello di cui al punto 2 lettera “e”,
di competenza dal Collegio dei Revisori.
** CAPO V **
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI
1. L’approvazione del presente Statuto implica la immediata accettazione da parte di tutti i soci delle norme
in esso contenuto.
2. In caso di scioglimento del C.A. tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dovrà essere
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentita la
Provincia di competenza.
3. I rapporti degli associati tra loro, e tra gli organi del C.A. previsti dal presente Statuto sono di natura
civilistica e contrattuale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le
disposizione legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di
cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile.
4. Spetta agli organi preposti della Provincia la notifica al Comitato di Gestione del C.A. delle
verbalizzazioni di cacciatori soci a causa di prelievi abusivi di selvaggina stanziale sul territorio del C.A.,
così come consentito dell’art.12, lett.b L. n°675/96 .
5. Il Presidente è delegato, con promessa di rato e valido, ad apportare al presente atto tutte le modifiche
eventualmente richieste in sede di pubblicazione e registrazione del presente Statuto.
6. Il C.A. adotterà il presente Statuto in occasione della prima Assemblea ed entrerà in vigore il 15° giorno
dalla sua approvazione.
7. Ogni successiva variazione statutaria deve essere sottoposta al parere preventivo e vincolante della
Provincia alla quale è altresì affidato il compito di effettuare controlli di legittimità e competenza, nonché
di annullare quegli atti che risultassero in contrasto con il presente Statuto o altre normative che disciplinano la materia.
8. Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato di Gestione del C.A. Prealpi Bergamasche nella seduta
del 29.04.2014 e 25.07.2014 e approvato dall’Assemblea in data …….