Commissione ambientale

Allegato 2 alla DELIBERA N° 48/15 DEL 23/11/2015.

C.A. Prealpi Bergamasche

Linee guida per la definizione degli interventi e delle richieste di contributo ambientale.

Art. 1 – Compiti della Commissione Ambientale.

Tra i compiti della Commissione Ambientale (Commissione), come istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Comprensorio Alpino di Caccia Prealpi Bergamasche (C.A.), rientra la valutazione e la conseguente proposta al Comitato di Gestione del C.A. (C.d.G.) dell’ammissibilità dell’intervento ambientale per la percezione del contributo.

Per tali finalità, la Commissione può avvalersi anche di personale volontario non facente parte della stessa Commissione, fatto salvo il riconoscimento delle spese da concordarsi in sede di Commissione.

L’ammissibilità o meno dell’intervento ambientale al contributo e la sua eventuale liquidazione competono per la loro deliberazione definitiva al C.d.G.

Art. 2 – Interventi ambientali ammissibili alla percezione del contributo.

Per intervento ambientale ammissibile alla percezione del contributo deve intendersi quell’intervento realizzato soprattutto per una chiara finalità di miglioramento dell’habitat al fine di favorire l’insediamento e la conservazione della fauna selvatica.

Non rientrano tra gli interventi ammissibili quelli volti prettamente nel favorire le attività umane sul territorio rurale ed in minor misura la componente ambientale e faunistica, o che siano già oggetto di intervento da parte di altri Soggetti, Enti, Associazioni.

Non sono ritenuti idonei alla percezione del contributo gli interventi manutentivi ordinari con cadenza periodica.

Art. 3 – Determinazione del contributo.

Per contributo deve intendersi quella forma di riconoscimento, sia materiale, sia monetario, che il C.A. corrisponde ai proprio associati come concorso alla realizzazione dell’intervento: il valore economico del contributo può dunque non coprire per intero i costi sostenuti per l’intervento ambientale stesso.

Indicativamente, la Commissione proporrà al C.d.G., di riconoscere per ogni singolo intervento:

  • un contributo fino ad un massimo di 800 (ottocento) Euro per la realizzazione, il mantenimento e/o la sistemazione straordinari degli abbeveratoi, delle pozze, delle strutture di ambientamento, ecc.;
  • un contributo fino ad un massimo di 1.000 (mille) Euro per lo sfalcio e/o la trinciatura dei prati incolti;
  • un contributo fino ad un massimo di 800 (ottocento) Euro per la pulizia boschiva, la semina di colture a perdere, la piantumazione di essenze arboree per favorire l’insediamento e la sosta della fauna selvatica;
  • un contributo in materiale di prevenzione per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica;
  • il contributo sarà determinato sulla scorta dell’istruttoria per gli interventi di genere diverso da quelli precedentemente elencati.

Resta comunque in capo alla Commissione, valutata l’entità dell’intervento, la possibilità di proporre al C.d.G. per la deliberazione definitiva, un diverso importo del contributo rispetto ai parametri indicativi ai punti di cui sopra.

Per ogni singolo soggetto possono essere concessi più contributi per anno, purché gli interventi ambientali realizzati siano di diversa tipologia, o se della medesima tipologia, gli interventi non siano attuati sui terreni già oggetto di contributo nello stesso anno solare.

I contributi ambientali sono stanziati nei limiti di cui al capitolo di spesa del bilancio di previsione dell’anno solare in cui si realizza materialmente l’intervento.

I contributi ambientali, sentite le indicazioni del Collegio dei Revisori dei conti del C.A., possono essere liquidati ai Soci-cacciatori del C.A. o ad Associazioni o Sezioni delle stesse Associazioni.

Art. 4 – Procedimento per la concessione del contributo a seguito di intervento ambientale.

Coloro che intendono attuare un intervento ambientale e sono intenzionati a richiedere il relativo contributo, devono seguire il procedimento come di seguito.

  1. In una fase precedente alla messa in atto dell’intervento di miglioramento ambientale, inoltrare istanza di richiesta di contributo mediante apposita modulistica disponibile presso la sede del C.A. Le domande di contributo devono essere presentate indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno.

Qualora l’intervento ambientale sia già materialmente realizzato e si provveda ad inoltrare al C.A. richiesta di contributo ad intervento concluso, verrà comunque seguita la procedura di valutazione a seguire.

La Commissione, nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, valuta se la proposta di intervento ambientale possa essere destinataria di contributo o meno.

Solo se l’intervento è osservante dei requisiti degli articoli 2 e 3, la Commissione quantifica indicativamente l’ammontare del contributo e ne dà comunicazione al C.d.G.

Le valutazioni della Commissione, con particolare riferimento all’ammissibilità o meno dell’intervento ambientale al contributo, devono essere brevemente motivate.

  1. Sopralluogo del tecnico della Commissione per l’istruttoria: il sopralluogo o i sopralluoghi possono avvenire in diverse fasi nel corso della realizzazione dell’intervento ambientale, ed il tecnico dovrà raccogliere tutte le informazioni necessarie all’istruttoria.

Tali sopralluoghi avvengono previo contatto tra il tecnico e colui che realizza l’intervento ed agli stessi sopralluoghi possono partecipare i componenti del C.d.G.

  1. Ad intervento ambientale realizzato la Commissione, sulla scorta della documentazione pervenuta relativa all’intervento, definisce la proposta di importo del relativo contributo, che in ogni caso sarà approvato, o meno, dal C.d.G. per la liquidazione.

La mancata o incompleta produzione dei dati o degli allegati richiesti dalla modulistica per la richiesta di contributo ambientale comporta l’impossibilità di liquidare il predetto contributo; il contributo verrà liquidato solo quando la modulistica verrà ritenuta completa dal C.A.

  1. I contributi erogati sottoforma di materiale di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica non sono sottoposti al presente procedimento, ma sono autorizzati d’ufficio dal Presidente del C.A., che provvede ad informare il C.d.G.

Art. 5 – Disposizioni finali.

Tutte le decisioni assunte dalla Commissione possono essere modificate nelle sedute C.d.G.

Le presenti Linee guida per la definizione degli interventi e delle richieste di contributo ambientale hanno un ruolo di indirizzo per favorire un’omogenea valutazione e la conseguente concessione, o meno, del contributo ambientale, e divengono effettive a far data dal 1° gennaio 2016.